ECOBONUS DOMOTICA 2017

requisiti dei dispositivi

Mercoledì, 18 Maggio 2016

Il comma 88 della Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) estende l’applicazione delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, anche a quelle per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche. Come richiesto dalla norma e sottolineato dalla Circolare 20/E del 2016, i requisiti che tali dispositivi devono avere, sono:

  1. mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
  2. mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
  3. consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Sono, quindi, agevolabili la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di “building automation” degli impianti termici degli edifici.
Non si ritengono ricomprese tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.
 

Ecobonus domotica 2017: ecco come funziona la detrazione

La detrazione è stata introdotta richiamando le disposizioni relative agli interventi riqualificazione energetica senza, tuttavia, indicare un importo massimo di detrazione spettante. Si ritiene, dunque, che la detrazione spetti nella misura del 65% dell’intero importo della spesa sostenuta.
L’installazione dei dispositivi multimediali, se è effettuata in concomitanza con un altro intervento di riqualificazione energetica agevolabile (ad esempio, contestualmente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza ovvero all‘installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda), è da ritenersi connessa a tale intervento e la relativa spesa concorre al limite massimo di detrazione per esso spettante. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta anche nell’ipotesi in cui l‘acquisto, l‘installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica.